Ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche
Regolamento di mediazione
Il regolamento di procedura dell’Organismo di Mediazione MediaOstiensis Italia: avvio, nomina del mediatore, riservatezza, indennità e conclusione del procedimento.
Documento ufficiale
Le regole che garantiscono la procedura
Il regolamento si applica alle procedure di mediazione a fini conciliativi gestite da Mediaostiensis Italia S.r.l., avviate in forza di una disposizione di legge, su invito di un giudice o in base a una clausola contrattuale.
- Durata massima 3 mesi dal deposito della domanda, prorogabile di ulteriori 3 mesi con accordo scritto delle parti.
- Primo incontro fissato non prima di 20 e non oltre 40 giorni dal deposito, salvo diversa indicazione delle parti.
- Mediatore designato tra quelli dell’elenco interno, con dichiarazione di indipendenza e imparzialità.
- Procedura telematica disponibile, oltre agli incontri presso le sedi accreditate.
Indice
Gli 18 articoli del regolamento
Una panoramica dei contenuti. Il testo completo è disponibile nel PDF scaricabile.
- Art. 1 Applicazione del regolamento
- Art. 2 Avvio della mediazione
- Art. 3 Luogo della mediazione
- Art. 4 Nomina del mediatore
- Art. 5 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore
- Art. 6 Obbligo di riservatezza
- Art. 7 Svolgimento del primo incontro e poteri del mediatore
- Art. 8 Nomina dei consulenti e determinazione del compenso
- Art. 9 Presenza delle parti e loro rappresentanza
- Art. 10 Proposta del mediatore
- Art. 11 Indennità di mediazione
- Art. 12 Responsabilità delle parti
- Art. 13 Conclusione della mediazione
- Art. 14 Ruolo del mediatore in altri procedimenti
- Art. 15 Accesso al gratuito patrocinio
- Art. 16 Procedura telematica
- Art. 17 Interpretazione e applicazione delle norme
- Art. 18 Leggi applicabili e disposizioni finali
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MediaOstiensis Italia è un organismo di mediazione civile, Ente di Formazione e Camera Arbitrale con sede principale a Roma in Via Fasana n. 21 int. 1 a/b e sedi distaccate sul territorio nazionale.